Art. 15 Divieti per il livello di tutela 1 1. Nelle aree in cui vige il livello di tutela I di cui all'art. 1 sono operanti in particolare i seguenti ulteriori divieti: a) la realizzazione di opere tecnologiche ad eccezione degli impianti di approvvigionamento idrico di modesta entita' ed antincendio, previa autorizzazione dell'Ente parco; b) la realizzazione di nuovi edifici ed il cambio di destinazione d'uso di quelli esistenti, fatte salve le strutture di servizio agli impianti turistici e sportivi esistenti e quanto gia' previsto, per le opere tecnologiche, dal PPE del PTPAV «Laghi di Monticchio» e successivo accordo quadro; c) le utilizzazioni boschive, fatti salvi gli interventi necessari alla prevenzione degli incendi, gli interventi fitosanitari, le cure colturali e gli interventi selvicolturali ritenuti dall'Ente parco opportuni per la salvaguardia dei boschi e comunque previsti dal PAF; d) l'uso dei fitofarmaci, fatti salvi gli interventi ritenuti dall'Ente parco opportuni per la salvaguardia di ecosistemi naturali e semi-naturali; e) la realizzazione di nuovi tracciati stradali e nuove opere di mobilita', ad eccezione di quelle di servizio per le attivita' agro-silvo-pastorali.