Art. 26 Controllo e vigilanza 1. Gli atti fondamentali dell'ente sono sottoposti a controllo secondo le modalita' richiamate negli articoli 4, 23 e 25 della legge. 2. Gli atti fondamentali di contabilita' di cui all'art. 29 della legge sono sottoposti al controllo preventivo della giunta regionale e del consiglio regionale secondo le modalita' di cui all'art. 18 della legge regionale n. 11/2006. 3. La vigilanza sulla programmazione gestione dell'Ente parco e' esercitata dalla giunta regionale. 4. Nell'esercizio di tale potere la giunta regionale: a) dispone ispezioni a mezzo di propri funzionari; b) provvede, previa diffida agli organi dell'ente, al compimento di atti obbligatori per legge, quando l'ente ne ometta, rifiuti o ritardi l'adempimento. 5. In caso di persistenti, gravi e ripetute violazioni di legge o di direttive regionali, il consiglio regionale, su proposta della giunta, delibera lo scioglimento del consiglio direttivo e/o la rimozione del presidente. 6. Il presidente della giunta regionale con proprio decreto nomina un commissario straordinario, il quale gestisce l'ente stesso sino alla ricostituzione dei nuovi organi, che, nel rispetto delle procedure della presente legge, deve avvenire entro un anno dallo scioglimento.