Art. 35 Modifiche alle norme previgenti e norma di rinvio 1. L'art. 2 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 12 e' abrogato. 2. Il punto 2) della lettera a) del comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 28 giugno 1994, n. 28, e' sostituito dal vigente «Parco naturale regionale del Vulture». 3. La delibera della giunta regionale n. 170/2014 e' modificata nei punti in cui prevede la Provincia di Potenza quale ente gestore della ZSC «Monte Vulture» e in tali punti «Provincia di Potenza» deve essere sostituito con «Ente parco naturale regionale del Vulture». 4. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applicano le disposizioni contenute nella legge 6 dicembre 1991, n. 394, e nella legge regionale 28 giugno 1994, n. 28, in quanto compatibili.