Art. 35 
 
          Modifiche alle norme previgenti e norma di rinvio 
 
  1. L'art. 2 della legge  regionale  22  febbraio  2005,  n.  12  e'
abrogato. 
  2. Il punto 2) della lettera a) del  comma  1  dell'art.  10  della
legge regionale 28 giugno 1994, n.  28,  e'  sostituito  dal  vigente
«Parco naturale regionale del Vulture». 
  3. La delibera della giunta regionale n. 170/2014 e' modificata nei
punti in cui prevede la Provincia di Potenza quale ente gestore della
ZSC «Monte Vulture» e in  tali  punti  «Provincia  di  Potenza»  deve
essere sostituito con «Ente parco naturale regionale del Vulture». 
  4. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente  legge,
si applicano le disposizioni contenute nella legge 6  dicembre  1991,
n. 394, e nella legge regionale 28 giugno  1994,  n.  28,  in  quanto
compatibili.