Art. 7 Consiglio direttivo e competenze 1. Il consiglio direttivo dell'Ente parco e' nominato con decreto del presidente della giunta regionale ed e' composto dal presidente del Parco e da un numero di componenti designati dalla comunita' del Parco secondo criteri e modalita' stabiliti nello statuto, idonei a garantire la rappresentativita' di tutti i comuni dell'area del Parco. 2. Il consiglio direttivo puo' eleggere al proprio interno un vice presidente, secondo le modalita' con le funzioni stabilite dallo statuto dell'Ente parco. 3. Il consiglio direttivo adotta il piano per il Parco ed il regolamento del parco, il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, adotta ed approva i programmi di spesa, assume le deliberazioni e gli altri provvedimenti di competenza, esercita le funzioni ad esso attribuite dallo statuto o da questo non attribuite ad altri organi. 4. Il consiglio direttivo adotta altresi' il piano pluriennale economico-sociale di cui al successivo art. 22 con le modalita' e le procedure nello stesso previste. 5. Il consiglio direttivo per le sue attivita' puo' avvalersi di un organo consultivo tecnico scientifico designato secondo i criteri e le modalita' stabilite nello statuto.