Art. 2 Definizioni 1. Ai fini della presente legge, per persone anziane si intendono gli ultra sessantacinquenni. 2. Ai fini della presente legge, per invecchiamento attivo si intende il processo che favorisce la capacita' della persona di ridefinire il proprio progetto di vita attraverso azioni in grado di garantire autonomia, benessere, salute, sicurezza e partecipazione attiva alla vita sociale.