Art. 5 
 
                       Prevenzione e benessere 
 
  1. La regione, al fine di prevenire processi invalidanti  fisici  e
psicologici e migliorare la salute ed  il  benessere  delle  persone,
anche  attraverso  un  uso  appropriato  delle  risorse  dei  servizi
sanitari e sociali ed in coerenza con i piani socio sanitari e  socio
assistenziali previsti sul territorio regionale,  promuove  azioni  e
interventi  che  qualifichino  e  orientino  il  sistema  di  welfare
regionale a: 
    a)  sostenere  la  dignita',  l'autonomia,  la  libera  scelta  e
l'autodeterminazione della persona anziana anche nelle situazioni  di
maggiore disagio; 
    b) realizzare politiche che agevolino la persona anziana, nel suo
abituale contesto familiare e territoriale,  a  tenere  una  vita  di
relazione attiva, al fine di prevenire fenomeni di isolamento sociale
e  limitare   l'ospedalizzazione   e   l'inserimento   in   strutture
assistenziali residenziali; 
    c)  adottare  politiche  sociali  e  sanitarie  in  favore  della
domiciliarita', contrastando fenomeni di isolamento ed  emarginazione
sociale, di perdita  dell'autonomia  personale  e  di  allontanamento
precoce dal contesto abituale di vita anche attraverso lo sviluppo di
servizi di domotica e teleassistenza; 
    d) diffondere corretti stili di vita  e  l'educazione  motoria  e
fisica, anche attraverso la promozione di  protocolli  operativi  tra
enti locali territoriali, aziende sanitarie locali e associazioni  di
volontariato e di promozione sociale; 
    e) sostenere, in un'ottica intergenerazionale  e  interculturale,
la diffusione sul territorio di centri sociali e di spazi e di luoghi
di incontro, socializzazione e partecipazione; 
    f) armonizzare  la  politica  regionale  dei  trasporti  con  gli
obiettivi di politica sociale finalizzati  a  favorire  la  mobilita'
sull'intero territorio  delle  persone  in  difficolta'  alle  stesse
condizioni degli altri cittadini; 
    g) assicurare la piena partecipazione  delle  persone  anziane  e
l'accesso  agli   ambienti   fisici,   alle   informazioni   e   alle
comunicazioni, compresi i sistemi e le  tecnologie  informatiche,  ai
servizi presenti nel territorio regionale, nonche' agli interventi ed
alle azioni di natura sociale,  sanitaria  e  assistenziale  promosse
dalla legge regionale.