Art. 10 Attivita' di monitoraggio 1. Il raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente legge, nonche' il rispetto degli impegni assunti, e' soggetto a costante monitoraggio degli uffici regionali competenti per le materie interessate. 2. Ai fini del monitoraggio di cui al comma 1, la Regione stila e acquisisce schedereport delle attivita' dei professionisti nell'ambito delle attivita' di inclusione e di integrazione delle persone sorde; nonche' acquisisce informazioni dagli organismi associativi riconosciuti con decreto del Presidente della Repubblica come persone giuridiche di diritto privato e come associazioni che esercitano compiti di rappresentanza e tutela degli interessi di persone sorde con particolare riguardo alle modalita' e ai tempi di verifica dell'attuazione delle previsioni di cui alla presente legge, nonche' del grado di soddisfazione espresso dagli utenti per i servizi attivati.