Art. 10 
 
                      Attivita' di monitoraggio 
 
  1. Il raggiungimento degli obiettivi di cui  alla  presente  legge,
nonche' il rispetto degli impegni assunti,  e'  soggetto  a  costante
monitoraggio  degli  uffici  regionali  competenti  per  le   materie
interessate. 
  2. Ai fini del monitoraggio di cui al comma 1, la Regione  stila  e
acquisisce   schedereport   delle   attivita'   dei    professionisti
nell'ambito delle attivita' di inclusione  e  di  integrazione  delle
persone  sorde;  nonche'  acquisisce  informazioni  dagli   organismi
associativi riconosciuti con decreto del Presidente della  Repubblica
come persone giuridiche di diritto privato e  come  associazioni  che
esercitano compiti di rappresentanza  e  tutela  degli  interessi  di
persone sorde con particolare riguardo alle modalita' e ai  tempi  di
verifica dell'attuazione delle previsioni di cui alla presente legge,
nonche' del grado  di  soddisfazione  espresso  dagli  utenti  per  i
servizi attivati.