Art. 2 
 
              Interventi e ambiti dell'azione regionale 
 
  1. La Regione, nel promuovere il  diritto  delle  persone  sorde  e
delle   loro   famiglie   all'accesso   alle    informazione,    alla
comunicazione, alla cultura, ai servizi, nonche' il diritto di libera
scelta delle modalita'  di  comunicazione,  dei  percorsi  educativi,
degli  ausili  utilizzati   per   il   raggiungimento   della   piena
integrazione sociale, favorisce e sostiene, in particolare: 
    a) il ricorso alla LIS per le persone sorde, alla lingua  parlata
e scritta e ad ogni altra forma di  comunicazione  nel  rispetto  dei
principi di liberta' di scelta e di non discriminazione, nei  servizi
educativi della prima infanzia; 
    b) gli interventi finalizzati a rendere effettivo il diritto allo
studio  attraverso  il  supporto  agli  studenti  sordi  con  servizi
specialistici di assistenza  alla  comunicazione  ed  interpretariato
nelle LIS, nell'ottica di un modello di  educazione  bilingue  e  con
l'impiego di ogni  altro  ausilio  tecnico  o  con  misure  idonee  a
favorire l'apprendimento e la comunicazione delle persone sorde,  nel
rispetto   dell'autonomia   delle    istituzioni    scolastiche    ed
universitarie; 
    c) il ricorso all'uso della LIS e alle nuove tecnologie  tra  cui
tablet  e  smartphone  comunemente  riconosciuti  come  ausili  nella
comunicazione, nei  percorsi  formativi  professionali,  nei  servizi
erogati dalle amministrazioni pubbliche locali e nella  comunicazione
istituzionale; 
    d) la realizzazione, attraverso intese con le emittenti pubbliche
e private locali e,  ferme  restando  quelle  eventualmente  gia'  in
essere, con la RAI, sede regionale della Basilicata, di  telegiornali
regionali e programmi televisivi culturali o  di  interesse  generale
dotati di adeguata sottotitolazione  e  traduzione  simultanea  nella
LIS; 
    e) lo  svolgimento  di  manifestazioni  culturali  ed  eventi  di
pubblico interesse attraverso l'uso della LIS  e  di  altri  supporti
tecnologici che siano idonei a rendere accessibile la fruizione della
cultura alle persone sorde; 
    f) la messa a disposizione di forme di  assistenza  da  parte  di
persone e servizi di mediazione in ogni ambito della vita - pubblico,
sanitario,  scolastico,  culturale,   turistico   -   attraverso   la
prestazione di servizi di interpretariato con  interpreti  di  lingua
dei segni qualificati, o mediante  l'impiego  di  strumenti  tecnici,
anche informatici,  che  possano  garantire  la  presenza  da  remoto
dell'interprete  (videointerpretariato)  e/o  possano   favorire   la
visione di contenuti video in lingua dei  segni  italiana,  cosi'  da
favorire la piena fruizione dei servizi e delle  risorse  offerte  ai
soggetti normodotati; 
    g) la richiesta agli enti privati che offrono servizi  al  grande
pubblico,  anche  attraverso  internet,  di  fornire  informazioni  e
servizi con sistemi accessibili e utilizzabili dalle persone sorde; 
    h) la Regione, con appositi regolamenti, riconosce e  promuove  i
corsi di comunicazione e di interpretariato della LIS per  insegnanti
ed operatori  sociosanitari  al  fine  di  promuovere  la  formazione
professionalizzante nel settore della sordita'.