Art. 4 Albo degli interpreti della Lingua dei Segni Italiana 1. La presente legge, ispirandosi alle finalita' indicate dalla legge 5 febbraio 1992 n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) determina le modalita', i requisiti per l'istituzione dell'Albo regionale degli interpreti della Lingua dei Segni Italiana (LIS). 2. La Regione Basilicata favorisce la vita di relazione e l'integrazione sociale delle persone sorde, residenti nel territorio regionale, attraverso il riconoscimento della Lingua dei Segni Italiana e, attraverso l'assessorato alle «Politiche della Persona», istituisce e redige l'Albo regionale degli interpreti in Lingua dei Segni (LIS) e ne cura l'aggiornamento e l'adeguata pubblicazione. 3. Possono richiedere l'iscrizione all'Albo regionale tutti coloro che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 e quanti, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in possesso della qualifica professionale di «Interprete Lingua Italiana Segni» rilasciata dagli Enti preposti ai sensi della normativa vigente. 4. La mancata iscrizione all'Albo regionale preclude il diritto all'esercizio della professione di interprete LIS presso gli enti pubblici e privati, i quali si obbligheranno ad utilizzare quali interpreti LIS solo coloro che siano iscritti all'Albo Regionale, per gli affidamenti delle suddette attivita' si pone come titolo preferenziale per gli Assistenti alla Comunicazione e per Interpreti LIS, aver conseguito le suddette qualifiche tramite i Voucher formativi e Enti Formativi messi a disposizione dalla stessa Regione Basilicata atti a far acquisire competenze e qualifiche in materia di comunicazione LIS, ai sensi della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie adottata dal Consiglio d'Europa il 5 novembre 1992, in armonia con le risoluzioni del Parlamento europeo del 17 giugno 1988, n. C187 e 7 dicembre 1988, n. C379, promuove il riconoscimento, la diffusione, l'acquisizione e l'uso della lingua italiana dei segni (LIS) e nell'ambito delle finalita' e dei diritti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persona handicappate).