Art. 4 
 
        Albo degli interpreti della Lingua dei Segni Italiana 
 
  1. La presente legge, ispirandosi  alle  finalita'  indicate  dalla
legge  5  febbraio  1992  n.  104  (Legge  quadro  per  l'assistenza,
l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone  handicappate)
determina le  modalita',  i  requisiti  per  l'istituzione  dell'Albo
regionale degli interpreti della Lingua dei Segni Italiana (LIS). 
  2.  La  Regione  Basilicata  favorisce  la  vita  di  relazione   e
l'integrazione sociale delle persone sorde, residenti nel  territorio
regionale,  attraverso  il  riconoscimento  della  Lingua  dei  Segni
Italiana e, attraverso l'assessorato alle «Politiche della  Persona»,
istituisce e redige l'Albo regionale degli interpreti in  Lingua  dei
Segni (LIS) e ne cura l'aggiornamento e l'adeguata pubblicazione. 
  3. Possono richiedere l'iscrizione all'Albo regionale tutti  coloro
che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4  e  quanti,
alla data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  siano  in
possesso della qualifica professionale di «Interprete Lingua Italiana
Segni» rilasciata  dagli  Enti  preposti  ai  sensi  della  normativa
vigente. 
  4. La mancata iscrizione all'Albo  regionale  preclude  il  diritto
all'esercizio della professione di interprete  LIS  presso  gli  enti
pubblici e privati, i quali  si  obbligheranno  ad  utilizzare  quali
interpreti LIS solo coloro che siano iscritti all'Albo Regionale, per
gli  affidamenti  delle  suddette  attivita'  si  pone  come   titolo
preferenziale per gli Assistenti alla Comunicazione e per  Interpreti
LIS,  aver  conseguito  le  suddette  qualifiche  tramite  i  Voucher
formativi e Enti Formativi messi a disposizione dalla stessa  Regione
Basilicata atti a far acquisire competenze e qualifiche in materia di
comunicazione  LIS,  ai  sensi  della  Carta  europea  delle   lingue
regionali o minoritarie adottata dal Consiglio d'Europa il 5 novembre
1992, in armonia con le risoluzioni del  Parlamento  europeo  del  17
giugno 1988, n.  C187  e  7  dicembre  1988,  n.  C379,  promuove  il
riconoscimento, la diffusione, l'acquisizione e  l'uso  della  lingua
italiana dei segni (LIS) e nell'ambito delle finalita' e dei  diritti
di  cui  alla  legge  5  febbraio  1992,  n  104  (Legge  quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persona
handicappate).