Art. 6 
 
                  Commissione di garanzia dell'Albo 
                   regionale degli interpreti LIS 
 
  1.  Per  la  formazione  e  la  tutela  dell'Albo  regionale  degli
interpreti  LIS,  l'Assessore  alle  Politiche  della  Persona,   con
apposita delibera, da emanarsi entro 30  giorni  dalla  pubblicazione
sul BUR della presente legge, provvede a nominare la  Commissione  di
garanzia dell'Albo regionale degli  interpreti  LIS,  che  rimane  in
carica per tutta la durata della legislatura. 
  2. La Commissione di garanzia dell'Albo regionale degli  interpreti
LIS e' presieduta dal Presidente del Consiglio regionale, o da un suo
delegato ed e' composta da un dirigente  dell'Assessorato  «Politiche
della Persona», da un funzionario con le sole mansioni di  segretario
della Commissione senza diritto di  voto,  dai  rappresentanti  delle
associazioni  di  categoria  degli  interpreti  LIS  con   sede   sul
territorio regionale, da un componente di un'associazione  di  tutela
degli interessi e dei diritti dei sordi,  riconosciuta  dallo  Stato,
con  sede  regionale  o  di  altra  associazione  che  lotta  per  il
riconoscimento della LIS e per i diritti delle persone sorde e da  un
esperto sordo madrelingua. Alle sedute della Commissione e' presente,
con mera funzione di interprete, almeno un interprete LIS al fine  di
agevolare la comunicazione tra i  presenti.  Non  e'  previsto  alcun
compenso per i partecipanti; 
  3. La Commissione di garanzia dell'Albo regionale degli  interpreti
LIS e' incaricata di accogliere le richieste di iscrizione pervenute,
di predisporre, pubblicare e aggiornare, entro il mese di febbraio di
ciascun anno, l'albo regionale degli interpreti LIS. 
  4. L'iscrizione all'Albo e' disposta con delibera della commissione
di garanzia, previo accertamento dei requisiti necessari. 
  5. Le deliberazioni della commissione di garanzia  sono  valide  se
adottate con la presenza di almeno la meta' dei componenti ed il voto
favorevole della maggioranza dei presenti piu' uno.