Art. 6 Commissione di garanzia dell'Albo regionale degli interpreti LIS 1. Per la formazione e la tutela dell'Albo regionale degli interpreti LIS, l'Assessore alle Politiche della Persona, con apposita delibera, da emanarsi entro 30 giorni dalla pubblicazione sul BUR della presente legge, provvede a nominare la Commissione di garanzia dell'Albo regionale degli interpreti LIS, che rimane in carica per tutta la durata della legislatura. 2. La Commissione di garanzia dell'Albo regionale degli interpreti LIS e' presieduta dal Presidente del Consiglio regionale, o da un suo delegato ed e' composta da un dirigente dell'Assessorato «Politiche della Persona», da un funzionario con le sole mansioni di segretario della Commissione senza diritto di voto, dai rappresentanti delle associazioni di categoria degli interpreti LIS con sede sul territorio regionale, da un componente di un'associazione di tutela degli interessi e dei diritti dei sordi, riconosciuta dallo Stato, con sede regionale o di altra associazione che lotta per il riconoscimento della LIS e per i diritti delle persone sorde e da un esperto sordo madrelingua. Alle sedute della Commissione e' presente, con mera funzione di interprete, almeno un interprete LIS al fine di agevolare la comunicazione tra i presenti. Non e' previsto alcun compenso per i partecipanti; 3. La Commissione di garanzia dell'Albo regionale degli interpreti LIS e' incaricata di accogliere le richieste di iscrizione pervenute, di predisporre, pubblicare e aggiornare, entro il mese di febbraio di ciascun anno, l'albo regionale degli interpreti LIS. 4. L'iscrizione all'Albo e' disposta con delibera della commissione di garanzia, previo accertamento dei requisiti necessari. 5. Le deliberazioni della commissione di garanzia sono valide se adottate con la presenza di almeno la meta' dei componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti piu' uno.