Art. 9 Interventi sull'organizzazione della Regione, degli Enti Locali e delle pubbliche amministrazioni 1. La Regione Basilicata tutela il diritto delle persone sorde all'accesso alle informazioni e ai servizi della pubblica amministrazione, per gli aspetti di propria competenza e degli enti da essa dipendenti. Promuove inoltre, con la presente legge, le iniziative delle pubbliche amministrazioni, da essa non dipendenti, atte a realizzare tale accesso in condizioni di parita' rispetto agli altri cittadini. 2. Per le finalita' previste dal comma precedente, la Regione acquisisce alle proprie strutture organizzative, attingendo all'Albo regionale di cui al comma 2 dell'art. 3 della presente legge, specifiche risorse professionali competenti all'utilizzo della LIS, da allocare prioritariamente presso le strutture di relazione con il pubblico e salva restando la possibilita' per le stesse pubbliche amministrazioni di attivare appositi «sportelli di accoglienza LIS». 3. Analogamente a quanto previsto per le strutture amministrative regionali o degli enti da essa dipendenti, anche gli enti locali e le altre pubbliche amministrazioni insistenti sul territorio regionale possono, al fine di consentire una interlocuzione efficace con gli utenti non udenti, reperire le risorse professionali dall'Albo regionale previsto dal comma 2 dell'art. 3 della presente legge.