Art. 9 
 
         Interventi sull'organizzazione della Regione, degli 
            Enti Locali e delle pubbliche amministrazioni 
 
  1. La Regione Basilicata tutela  il  diritto  delle  persone  sorde
all'accesso  alle  informazioni   e   ai   servizi   della   pubblica
amministrazione, per gli aspetti di propria competenza e  degli  enti
da essa dipendenti. Promuove  inoltre,  con  la  presente  legge,  le
iniziative delle pubbliche amministrazioni, da essa  non  dipendenti,
atte a realizzare tale accesso in condizioni di parita' rispetto agli
altri cittadini. 
  2. Per le finalita'  previste  dal  comma  precedente,  la  Regione
acquisisce alle proprie strutture organizzative, attingendo  all'Albo
regionale di cui  al  comma  2  dell'art.  3  della  presente  legge,
specifiche risorse professionali competenti all'utilizzo  della  LIS,
da allocare prioritariamente presso le strutture di relazione con  il
pubblico e salva restando la possibilita'  per  le  stesse  pubbliche
amministrazioni di attivare appositi «sportelli di accoglienza LIS». 
  3. Analogamente a quanto previsto per le  strutture  amministrative
regionali o degli enti da essa dipendenti, anche gli enti locali e le
altre pubbliche amministrazioni insistenti sul  territorio  regionale
possono, al fine di consentire una interlocuzione  efficace  con  gli
utenti  non  udenti,  reperire  le  risorse  professionali  dall'Albo
regionale previsto dal comma 2 dell'art. 3 della presente legge.