Art. 15 Portavoce o responsabile delle relazioni istituzionali del Presidente del Consiglio regionale. Modifiche all'art. 52 della l.r. 1/2009. 1. Dopo il comma 3 dell'art. 52 della l.r. 1/2009 e' inserito il seguente: «3-bis. Al personale di cui al comma 1 si applica l'art. 5, comma 5, secondo periodo del decreto-legge 78/2010.».