Art. 15 
 
Portavoce o responsabile delle relazioni istituzionali del Presidente
  del Consiglio regionale. Modifiche all'art. 52 della l.r. 1/2009. 
 
  1. Dopo il comma 3 dell'art. 52 della l.r. 1/2009  e'  inserito  il
seguente: 
    «3-bis. Al personale di cui al comma 1 si applica l'art. 5, comma
5, secondo periodo del decreto-legge 78/2010.».