Art. 16 Personale delle strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale. Modifiche all'art. 53 della l.r. 1/2009. 1. Dopo il comma 4 dell'art. 53 della l.r. 1/2009 e' inserito il seguente: «4-bis. Il contratto di lavoro di cui al comma 4, e' prorogato nei confronti del personale che viene confermato nel rapporto alla scadenza dell'Ufficio di presidenza previsto dall'art. 14, comma 3, dello Statuto per una durata non superiore alla durata in carica del Presidente del Consiglio regionale, del componente dell'Ufficio presidenza e del Portavoce dell'opposizione.».