Art. 16 
 
Personale delle strutture di supporto  agli  organismi  politici  del
  Consiglio regionale. Modifiche all'art. 53 della l.r. 1/2009. 
 
  1. Dopo il comma 4 dell'art. 53 della l.r. 1/2009  e'  inserito  il
seguente: 
    «4-bis. Il contratto di lavoro di cui al comma  4,  e'  prorogato
nei confronti del personale che viene confermato  nel  rapporto  alla
scadenza dell'Ufficio di presidenza previsto dall'art. 14,  comma  3,
dello Statuto per una durata non superiore alla durata in carica  del
Presidente  del  Consiglio  regionale,  del  componente  dell'Ufficio
presidenza e del Portavoce dell'opposizione.».