Art. 19 
 
  Utilizzazione dei fondi. Modifiche all'art. 21 della l.r. 60/1996 
 
  1. Il comma 1 dell'art. 21 della legge regionale 29 luglio 1996, n.
60 (Disposizioni per  l'applicazione  del  tributo  speciale  per  il
deposito in discarica dei rifiuti solidi  di  cui  all'art.  3  della
legge 28 dicembre 1995, n. 549), e' sostituito dal seguente: 
    «1. Il Fondo per la minore produzione di  rifiuti  e'  costituito
dall'ammontare  versato  a  titolo  di  tributo,  esclusa  la   parte
derivante dall'applicazione del tributo ai fanghi di risulta.». 
  2. Il comma 2 dell'art. 21 della l.r.  60/1996  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «2. Il Fondo per investimenti di tipo  ambientale  e'  costituito
dall'ammontare del tributo riferito ai fanghi di risulta.».