Art. 19 Utilizzazione dei fondi. Modifiche all'art. 21 della l.r. 60/1996 1. Il comma 1 dell'art. 21 della legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549), e' sostituito dal seguente: «1. Il Fondo per la minore produzione di rifiuti e' costituito dall'ammontare versato a titolo di tributo, esclusa la parte derivante dall'applicazione del tributo ai fanghi di risulta.». 2. Il comma 2 dell'art. 21 della l.r. 60/1996 e' sostituito dal seguente: «2. Il Fondo per investimenti di tipo ambientale e' costituito dall'ammontare del tributo riferito ai fanghi di risulta.».