Art. 20 Ammontare dell'imposta e determinazione del tributo dovuto. Modifiche all'art. 23-bis della l.r. 60/1996 1. Il comma 3 dell'art. 23-bis della l.r. 60/1996 e' sostituito dal seguente: «3. I rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia o comunque classificati esclusivamente come impianti di smaltimento mediante l'operazione «D10 Incenerimento a terra» ai sensi dell'allegato B alla parte quarta del decreto legislativo 152/2006, gli scarti ed i sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio e i fanghi anche palabili sono soggetti al pagamento del tributo nella misura del 20 per cento di quella determinata, ai sensi del comma 2, in relazione alla diversa tipologia del rifiuto conferito.». 2. Al comma 4 dell'art. 23-bis della l.r. 60/1996 le parole: «lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera d)».