Art. 20 
 
     Ammontare dell'imposta e determinazione del tributo dovuto. 
            Modifiche all'art. 23-bis della l.r. 60/1996 
 
  1. Il comma 3 dell'art. 23-bis della l.r. 60/1996 e' sostituito dal
seguente: 
    «3.  I  rifiuti  smaltiti  in  impianti  di  incenerimento  senza
recupero di  energia  o  comunque  classificati  esclusivamente  come
impianti di smaltimento mediante l'operazione  «D10  Incenerimento  a
terra» ai  sensi  dell'allegato  B  alla  parte  quarta  del  decreto
legislativo 152/2006,  gli  scarti  ed  i  sovvalli  di  impianti  di
selezione automatica, riciclaggio e compostaggio  e  i  fanghi  anche
palabili sono soggetti al pagamento del tributo nella misura  del  20
per cento di quella determinata, ai sensi del comma 2,  in  relazione
alla diversa tipologia del rifiuto conferito.». 
  2. Al comma 4  dell'art.  23-bis  della  l.r.  60/1996  le  parole:
«lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera d)».