Art. 3 
 
                Pubblicita' dei dati dei consiglieri. 
              Modifiche all'art. 10 della l.r. 26/2017 
 
  1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 10  della  l.r.  26/2017  e'
sostituita dalla seguente: 
    «a) la dichiarazione sugli investimenti;». 
  2. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 10 della l.r.  26/2017  le
parole: «il rendiconto» sono sostituite dalle seguenti:  «la  sintesi
del rendiconto». 
  3. Il comma 3 dell'art. 10 della l.r.  26/2017  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «3. I dati di cui al comma 1, lettere a) e  b),  sono  pubblicati
rispettivamente entro tre e quattro mesi dall'elezione del  Consiglio
regionale. I dati di cui alla  lettera  c)  sono  pubblicati  con  la
massima tempestivita'; i dati di cui alla lettera d) sono  pubblicati
al momento dell'erogazione all'avente diritto e i dati  di  cui  alla
lettera e) sono pubblicati entro tre mesi dalle elezioni.». 
  4. Il comma 4 dell'art. 10 della l.r.  26/2017  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «4. I dati di cui al comma 1 rimangono pubblicati  per  tutta  la
durata del mandato e per i tre anni successivi alla cessazione  dello
stesso  eccetto  la  dichiarazione  sugli  investimenti,  che  rimane
pubblicata fino alla ricezione della dichiarazione prevista  all'art.
13, comma 1.».