Art. 3 Pubblicita' dei dati dei consiglieri. Modifiche all'art. 10 della l.r. 26/2017 1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 10 della l.r. 26/2017 e' sostituita dalla seguente: «a) la dichiarazione sugli investimenti;». 2. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 10 della l.r. 26/2017 le parole: «il rendiconto» sono sostituite dalle seguenti: «la sintesi del rendiconto». 3. Il comma 3 dell'art. 10 della l.r. 26/2017 e' sostituito dal seguente: «3. I dati di cui al comma 1, lettere a) e b), sono pubblicati rispettivamente entro tre e quattro mesi dall'elezione del Consiglio regionale. I dati di cui alla lettera c) sono pubblicati con la massima tempestivita'; i dati di cui alla lettera d) sono pubblicati al momento dell'erogazione all'avente diritto e i dati di cui alla lettera e) sono pubblicati entro tre mesi dalle elezioni.». 4. Il comma 4 dell'art. 10 della l.r. 26/2017 e' sostituito dal seguente: «4. I dati di cui al comma 1 rimangono pubblicati per tutta la durata del mandato e per i tre anni successivi alla cessazione dello stesso eccetto la dichiarazione sugli investimenti, che rimane pubblicata fino alla ricezione della dichiarazione prevista all'art. 13, comma 1.».