Art. 35 Esercizio dell'attivita' di panificazione. Modifiche all'art. 2 della l.r. 18/2011 1. Dopo il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 6 maggio 2011, n. 18 (Norme in materia di panificazione) e' inserito il seguente: «1-bis. Il subingresso e' soggetto alla comunicazione ai sensi dell'art. 47 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attivita' amministrativa).».