Art. 35 
 
             Esercizio dell'attivita' di panificazione. 
               Modifiche all'art. 2 della l.r. 18/2011 
 
  1. Dopo il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 6 maggio 2011,
n. 18 (Norme in materia di panificazione) e' inserito il seguente: 
    «1-bis. Il subingresso e' soggetto alla  comunicazione  ai  sensi
dell'art. 47 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40  (Norme  sul
procedimento amministrativo, per la semplificazione e la  trasparenza
dell'attivita' amministrativa).».