Art. 37 Programmazione. Modifiche all'art. 4 della l.r. 21/2010 1. L'alinea del comma 3 dell'art. 4 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attivita' culturali), e' sostituito dal seguente: «La Giunta regionale, nei limiti previsti dal bilancio di previsione e in coerenza con gli indirizzi ed i criteri espressi nel DEFR, con deliberazione definisce le modalita' operative per l'attuazione degli interventi di cui al comma 2, nonche', in particolare, degli interventi:». 2. Dopo la lettera h) del comma 3 dell'art. 4 della l.r. 21/2010 e' aggiunta la seguente: «h-bis) in materia di beni culturali e paesaggistici, istituti e luoghi della cultura, attivita' culturali di cui all'art. 7.».