Art. 37 
 
       Programmazione. Modifiche all'art. 4 della l.r. 21/2010 
 
  1. L'alinea del comma  3  dell'art.  4  della  legge  regionale  25
febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni  in  materia  di
beni, istituti e attivita' culturali), e'  sostituito  dal  seguente:
«La Giunta regionale, nei limiti previsti dal bilancio di  previsione
e in coerenza con gli indirizzi ed i criteri espressi nel  DEFR,  con
deliberazione definisce le modalita' operative per l'attuazione degli
interventi  di  cui  al  comma  2,  nonche',  in  particolare,  degli
interventi:». 
  2. Dopo la lettera h) del comma 3 dell'art. 4 della l.r. 21/2010 e'
aggiunta la seguente: 
    «h-bis) in materia di beni culturali e paesaggistici, istituti  e
luoghi della cultura, attivita' culturali di cui all'art. 7.».