Art. 4 
 
Pubblicita' dei dati del Presidente della Giunta  regionale  e  degli
         assessori. Modifiche all'art. 11 della l.r. 26/2017 
 
  1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 11  della  l.r.  26/2017  e'
sostituita dalla seguente: 
    «a) la dichiarazione sugli investimenti per il  Presidente  della
Giunta regionale e per ciascun assessore;». 
  2. La lettera b) del comma 1 dell'art. 11  della  l.r.  26/2017  e'
sostituita dalla seguente: 
    «b) la sintesi del rendiconto relativo ai  contributi  e  servizi
ricevuti ed alle spese sostenute per la propaganda elettorale di  cui
all'art. 7, comma 6, della legge 515/1993, per  il  Presidente  della
Giunta regionale e per l'assessore nel caso in  cui  l'assessore  sia
stato scelto fra i consiglieri regionali;». 
  3. Alla lettera e) del comma 1 dell'art. 11 della l.r.  26/2017  le
parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2.». 
  4. Il comma 3 dell'art. 11 della l.r.  26/2017  e'  sostituito  dal
seguente: 
      «3. I dati di cui al comma 1, lettera a), sono pubblicati entro
tre mesi dall'elezione del Presidente della Giunta regionale e  dalla
nomina di ciascun assessore; quelli di  cui  alla  lettera  b)  entro
quattro mesi dall'elezione; quelli di cui  alla  lettera  c)  con  la
massima tempestivita'; quelli di  cui  alla  lettera  d)  al  momento
dell'erogazione all'avente diritto e quelli di cui  alla  lettera  e)
entro tre mesi dalla elezione o nomina.». 
  5. Dopo il comma 3 dell'art. 11 della l.r. 26/2017 e'  aggiunto  il
seguente: 
    «3-bis. I dati di cui al comma 1 rimangono pubblicati  per  tutta
la durata del mandato e per i tre  anni  successivi  alla  cessazione
dello stesso, eccetto la dichiarazione sugli investimenti che  rimane
pubblicata fino alla ricezione della dichiarazione prevista  all'art.
13, comma 1.».