Art. 4 Pubblicita' dei dati del Presidente della Giunta regionale e degli assessori. Modifiche all'art. 11 della l.r. 26/2017 1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 11 della l.r. 26/2017 e' sostituita dalla seguente: «a) la dichiarazione sugli investimenti per il Presidente della Giunta regionale e per ciascun assessore;». 2. La lettera b) del comma 1 dell'art. 11 della l.r. 26/2017 e' sostituita dalla seguente: «b) la sintesi del rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute per la propaganda elettorale di cui all'art. 7, comma 6, della legge 515/1993, per il Presidente della Giunta regionale e per l'assessore nel caso in cui l'assessore sia stato scelto fra i consiglieri regionali;». 3. Alla lettera e) del comma 1 dell'art. 11 della l.r. 26/2017 le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2.». 4. Il comma 3 dell'art. 11 della l.r. 26/2017 e' sostituito dal seguente: «3. I dati di cui al comma 1, lettera a), sono pubblicati entro tre mesi dall'elezione del Presidente della Giunta regionale e dalla nomina di ciascun assessore; quelli di cui alla lettera b) entro quattro mesi dall'elezione; quelli di cui alla lettera c) con la massima tempestivita'; quelli di cui alla lettera d) al momento dell'erogazione all'avente diritto e quelli di cui alla lettera e) entro tre mesi dalla elezione o nomina.». 5. Dopo il comma 3 dell'art. 11 della l.r. 26/2017 e' aggiunto il seguente: «3-bis. I dati di cui al comma 1 rimangono pubblicati per tutta la durata del mandato e per i tre anni successivi alla cessazione dello stesso, eccetto la dichiarazione sugli investimenti che rimane pubblicata fino alla ricezione della dichiarazione prevista all'art. 13, comma 1.».