Art. 40 
 
Disposizioni  sull'ammissibilita'  dei  soggetti  ai   tirocini   non
  curriculari. Modifiche dell'art. 17-quater della l.r. 32/2002. 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 17-quater della legge regionale  26  luglio
2002, n. 32 (Testo unico della normativa  della  Regione  Toscana  in
materia   di   educazione,   istruzione,   orientamento,   formazione
professionale e lavoro), le parole: «che hanno assolto  l'obbligo  di
istruzione» sono soppresse.