Art. 40 Disposizioni sull'ammissibilita' dei soggetti ai tirocini non curriculari. Modifiche dell'art. 17-quater della l.r. 32/2002. 1. Al comma 1 dell'art. 17-quater della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), le parole: «che hanno assolto l'obbligo di istruzione» sono soppresse.