Art. 41 Ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea. Modifiche all'art. 3 della l.r. 67/1993. 1. Al comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 67 (Norme in materia di trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio), dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: «c-bis) conducenti di velocipedi.».