Art. 41 
 
Ruolo dei conducenti dei veicoli o  natanti  adibiti  ad  autoservizi
  pubblici non di linea. Modifiche all'art. 3 della l.r. 67/1993. 
 
  1. Al comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 6  settembre  1993,
n. 67 (Norme in materia di trasporto di persone mediante servizio  di
taxi e servizio di noleggio), dopo  la  lettera  c)  e'  aggiunta  la
seguente: 
    «c-bis) conducenti di velocipedi.».