Art. 43 
 
           Disciplina tariffaria dei servizi programmati. 
            Modifiche all'art. 19-bis della l.r. 42/1998 
 
  1. Al comma 5 dell'art. 19-bis  della  legge  regionale  31  luglio
1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale), le  parole:  «I
biglietti di corsa semplice sono posti in vendita anche a  bordo  dei
mezzi di  trasporto,  con  eventuale  maggiorazione  del  prezzo  nel
rispetto dell'importo massimo stabilito dagli enti competenti.»  sono
soppresse: 
  2. Dopo il comma 5 dell'art. 19-bis della l.r. 42/1998 e'  inserito
il seguente: 
    «5-bis. I biglietti di corsa semplice sono posti in vendita anche
a bordo dei mezzi  di  trasporto,  con  eventuale  maggiorazione  del
prezzo  nel  rispetto  dell'importo  massimo  stabilito  dagli   enti
competenti, salvo qualora cio' sia limitato o negato  per  motivi  di
sicurezza  o  di  politica  antifrode  o  a  causa  dell'obbligo   di
prenotazione.».