Art. 43 Disciplina tariffaria dei servizi programmati. Modifiche all'art. 19-bis della l.r. 42/1998 1. Al comma 5 dell'art. 19-bis della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale), le parole: «I biglietti di corsa semplice sono posti in vendita anche a bordo dei mezzi di trasporto, con eventuale maggiorazione del prezzo nel rispetto dell'importo massimo stabilito dagli enti competenti.» sono soppresse: 2. Dopo il comma 5 dell'art. 19-bis della l.r. 42/1998 e' inserito il seguente: «5-bis. I biglietti di corsa semplice sono posti in vendita anche a bordo dei mezzi di trasporto, con eventuale maggiorazione del prezzo nel rispetto dell'importo massimo stabilito dagli enti competenti, salvo qualora cio' sia limitato o negato per motivi di sicurezza o di politica antifrode o a causa dell'obbligo di prenotazione.».