Art. 44 
 
Funzioni della Regione regionali in tema di  tutela  sanitaria  dello
  sport. Modifiche all'art. 2 della l.r. 35/2003. 
 
  1. Alla lettera f) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale  9
luglio 2003, n. 35 (Tutela sanitaria dello sport) le  parole:  «legge
regionale 23 febbraio 1999, n.  8  (Norme  in  materia  di  requisiti
strutturali, tecnologici ed organizzativi delle strutture  sanitarie:
autorizzazione  e  procedura  di  accreditamento)  come   da   ultimo
modificata dalla  legge  regionale  25  ottobre  2000,  n.  75»  sono
sostituite dalle seguenti: «legge regionale  5  agosto  2009,  n.  51
(Norme in materia di qualita' e sicurezza delle strutture  sanitarie:
procedure  e  requisiti  autorizzativi  di  esercizio  e  sistemi  di
accreditamento)».