Art. 44 Funzioni della Regione regionali in tema di tutela sanitaria dello sport. Modifiche all'art. 2 della l.r. 35/2003. 1. Alla lettera f) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 9 luglio 2003, n. 35 (Tutela sanitaria dello sport) le parole: «legge regionale 23 febbraio 1999, n. 8 (Norme in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi delle strutture sanitarie: autorizzazione e procedura di accreditamento) come da ultimo modificata dalla legge regionale 25 ottobre 2000, n. 75» sono sostituite dalle seguenti: «legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualita' e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento)».