Art. 45 Certificazione di idoneita' sportiva agonistica e non agonistica. Modifiche all'art. 4 della l.r. 35/2003 1. Al comma 2 dell'art. 4 della l.r. 35/2003 le parole: «dal decreto ministeriale 18 febbraio 1983, dal decreto ministeriale 28 febbraio 1983 e dal decreto ministeriale 4 marzo 1993» sono sostituite dalle seguenti: «dal decreto del Ministro della sanita' 18 febbraio 1982 (Norme per la tutela sanitaria dell'attivita' sportiva agonistica), dal decreto del Ministro della sanita' 4 marzo 1993 (Determinazione dei protocolli per la concessione dell'idoneita' alla pratica sportiva agonistica alle persone handicappate) e dal decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013 (Disciplina della certificazione dell'attivita' sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita)». 2. Il comma 3 dell'art. 4 della l.r. 35/2003 e' sostituito dal seguente: «3. Le certificazioni di idoneita' all'attivita' sportiva non agonistica sono rilasciate dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dai medici specialisti in medicina dello sport, oppure dai medici della Federazione medico sportiva italiana del CONI individuati dall'art. 42-bis, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nell'ambito delle strutture ambulatoriali autorizzate.». 3. Il comma 4 dell'art. 4 della l.r. 35/2003 e' sostituito dal seguente: «4. Le certificazioni di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica sono rilasciate dalle strutture delle aziende unita' sanitarie locali o dalle strutture ambulatoriali private accreditate per la medicina dello sport.».