Art. 45 
 
Certificazione di idoneita' sportiva  agonistica  e  non  agonistica.
               Modifiche all'art. 4 della l.r. 35/2003 
 
  1. Al comma 2 dell'art.  4  della  l.r.  35/2003  le  parole:  «dal
decreto ministeriale 18 febbraio 1983, dal  decreto  ministeriale  28
febbraio  1983  e  dal  decreto  ministeriale  4  marzo  1993»   sono
sostituite dalle seguenti: 
    «dal decreto del Ministro della sanita' 18 febbraio  1982  (Norme
per la tutela  sanitaria  dell'attivita'  sportiva  agonistica),  dal
decreto del Ministro della sanita' 4 marzo 1993  (Determinazione  dei
protocolli per la concessione dell'idoneita'  alla  pratica  sportiva
agonistica alle persone handicappate)  e  dal  decreto  del  Ministro
della  salute  24  aprile  2013  (Disciplina   della   certificazione
dell'attivita' sportiva non agonistica e  amatoriale  e  linee  guida
sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori  semiautomatici  e  di
eventuali altri dispositivi salvavita)». 
  2. Il comma 3 dell'art. 4 della  l.r.  35/2003  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «3. Le certificazioni di  idoneita'  all'attivita'  sportiva  non
agonistica sono rilasciate dai medici  di  medicina  generale  e  dai
pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti,  o  dai
medici specialisti in medicina dello sport, oppure dai  medici  della
Federazione medico sportiva italiana del CONI  individuati  dall'art.
42-bis,  comma  2,  del  decreto-legge  21   giugno   2013,   n.   69
(Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,  nell'ambito  delle
strutture ambulatoriali autorizzate.». 
  3. Il comma 4 dell'art. 4 della  l.r.  35/2003  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «4.  Le  certificazioni  di  idoneita'   all'attivita'   sportiva
agonistica sono  rilasciate  dalle  strutture  delle  aziende  unita'
sanitarie locali o dalle strutture ambulatoriali private  accreditate
per la medicina dello sport.».