Art. 61 
 
       Personale. Sostituzione dell'art. 5 della l.r. 85/2009 
 
  1.  L'art.  5  della  legge  regionale  29  dicembre  2009,  n.  85
(Riconoscimento della «Fondazione Toscana Gabriele Monasterio per  la
ricerca medica e di sanita' pubblica» come ente di diritto pubblico),
e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 5 (Personale) - 1. Al personale dipendente della Fondazione
si applica il trattamento  giuridico  ed  economico  previsto  per  i
dipendenti del servizio sanitario regionale. 
    2. Le figure apicali di direzione  sono  individuate  e  regolate
dallo statuto della Fondazione, in analogia a quelle previste per  le
aziende sanitarie. 
    3. Gli incarichi apicali sono esclusivi, non sono compatibili con
cariche pubbliche elettive o di nomina  e  sono  subordinati,  per  i
dipendenti pubblici, al collocamento in aspettativa senza  assegni  o
fuori  ruolo.  Il  periodo  di  aspettativa  e'  utile  ai  fini  del
trattamento di quiescenza e di previdenza, nonche' dell'anzianita' di
servizio, e i relativi oneri contributivi, calcolati sul  trattamento
economico corrisposto per l'incarico conferito,  sono  a  carico  del
bilancio della Fondazione. 
    4. Nel caso in cui gli incarichi apicali  siano  conferiti  a  un
dipendente della Regione, di un ente del servizio sanitario regionale
o di un  altro  ente  regionale,  l'amministrazione  di  appartenenza
provvede ad effettuare il versamento dei contributi  previdenziali  e
assistenziali sull'intero trattamento corrisposto  dalla  Fondazione,
comprensivi delle quote a carico del dipendente  e  a  richiedere  il
rimborso di tutto l'onere da  essa  sostenuto  alla  Fondazione,  che
procede al recupero delle quote a carico dell'interessato. 
    5. Nel caso in cui gli incarichi apicali  siano  conferiti  a  un
dipendente di altra amministrazione  pubblica,  l'amministrazione  di
appartenenza provvede ad  effettuare  il  versamento  dei  contributi
previdenziali ed assistenziali, comprensivi delle quote a carico  del
dipendente, sulla base della retribuzione che il dipendente percepiva
all'atto del collocamento in aspettativa o alla quale  avrebbe  avuto
diritto,  secondo  la  normale  progressione  economica   all'interno
dell'amministrazione  stessa,   se   fosse   rimasto   in   servizio,
comprensivi  delle  quote  a  carico  del   dipendente,   richiedendo
successivamente  alla  Fondazione  il  rimborso  di   tutto   l'onere
sostenuto.   Qualora   il   trattamento   economico    effettivamente
corrisposto per l'incarico conferito sia superiore alla  retribuzione
figurativa   gia'   assoggettata    a    contribuzione    da    parte
dell'amministrazione  di   appartenenza,   la   Fondazione   provvede
autonomamente   ad   effettuare   il   versamento   dei    contributi
previdenziali ed assistenziali dovuti su tale differenza. 
    6. Il trattamento contributivo di cui ai commi 4 e 5 esclude ogni
altra forma di versamento.».