Art. 64 
 
     Sanzioni amministrative. Funzioni esercitate dalla Regione. 
               Modifiche all'art. 4 della l.r. 81/2000 
 
  1. Nella rubrica dell'art. 4  della  legge  regionale  28  dicembre
2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni  amministrative)  le
parole: «riservate alla» sono sostituite dalle seguenti:  «esercitate
dalla». 
  2. Nell'alinea del comma  1  dell'art.  4  della  l.r.  81/2000  le
parole: «riservate  alla  Giunta  regionale»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «esercitate dalla Regione». 
  3. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'art. 4 della l.r. 81/2000 e'
aggiunta la seguente: 
    «b-bis) infrazioni amministrative nelle materie  trasferite  alla
Regione ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 3 marzo  2015,  n.
22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione  della  legge  7
aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle  citta'  metropolitane,  sulle
province, sulle unioni e fusioni di  comuni».  Modifiche  alle  leggi
regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014).». 
  4. Dopo il comma 1 dell'art. 4 della l.r. 81/2000  e'  inserito  il
seguente: 
    «1-bis.  All'applicazione  delle   sanzioni   amministrative   di
competenza della Regione provvedono  i  dirigenti  regionali  cui  e'
attribuita la relativa competenza. I dirigenti curano anche  la  fase
di opposizione in sede giudiziaria, per la quale si  avvalgono  della
facolta' di cui all'art.  6,  comma  9,  del  decreto  legislativo  1
settembre 2011, n.  150  (Disposizioni  complementari  al  codice  di
procedura civile  in  materia  di  riduzione  e  semplificazione  dei
procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'art. 54 della  legge
18 giugno  2009,  n.  69),  anche  tramite  funzionari  appositamente
delegati. 
    Resta ferma la facolta'  dei  dirigenti  regionali  di  avvalersi
dell'Avvocatura regionale, ai sensi della legge regionale 2  dicembre
2005, n. 63 (Disciplina della rappresentanza  e  difesa  in  giudizio
della  Regione  Toscana  e  degli   enti   dipendenti.   Attribuzioni
dell'Avvocatura regionale).». 
  5. Al comma 2 dell'art. 4 della l.r. 81/2000 le  parole:  «,  anche
sulla base di informazioni e  dati  relativi  all'applicazione  delle
sanzioni amministrative, assunte presso  gli  enti  competenti»  sono
soppresse.