Art. 66 Centrale unica di committenza. Modifiche all'art. 11-sexies della l.r. 3/1994 1. Il comma 3 dell'art. 11-sexies della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»), e' sostituito dal seguente: «3. L'ufficio con funzioni di centrale unica di committenza di cui al comma 2, provvede all'acquisizione della qualificazione di cui all'art. 38 del decreto legislativo 50/2016 e, nelle more dell'entrata in vigore del sistema di qualificazione, all'iscrizione nell'anagrafe unica delle stazioni appaltanti, secondo quanto previsto dall'art. 216, comma 10, dello stesso decreto legislativo 50/2016. Fino all'acquisizione della qualificazione o all'iscrizione nell'anagrafe unica delle stazioni appaltanti ciascun ATC provvede all'affidamento dei servizi e delle forniture nel rispetto del decreto legislativo 50/2016.».