Art. 66 
 
                   Centrale unica di committenza. 
           Modifiche all'art. 11-sexies della l.r. 3/1994 
 
  1. Il comma 3 dell'art. 11-sexies della legge regionale 12  gennaio
1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n.  157  «Norme
per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per  il  prelievo
venatorio»), e' sostituito dal seguente: 
    «3. L'ufficio con funzioni di centrale unica  di  committenza  di
cui al comma 2, provvede all'acquisizione della qualificazione di cui
all'art.  38  del  decreto  legislativo   50/2016   e,   nelle   more
dell'entrata in vigore del sistema di qualificazione,  all'iscrizione
nell'anagrafe  unica  delle  stazioni  appaltanti,   secondo   quanto
previsto dall'art. 216, comma 10, dello  stesso  decreto  legislativo
50/2016. Fino all'acquisizione della qualificazione o  all'iscrizione
nell'anagrafe unica delle stazioni appaltanti  ciascun  ATC  provvede
all'affidamento dei  servizi  e  delle  forniture  nel  rispetto  del
decreto legislativo 50/2016.».