Art. 67 Manufatti e altri interventi edilizi per esigenze venatorie. Sostituzione dell'art. 34-bis della l.r. 3/1994 1. L'art. 34-bis della l.r. 3/1994 e' sostituito dal seguente: «Art. 34-bis (Manufatti e altri interventi edilizi per esigenze venatorie) - 1. Per il ritrovo e l'organizzazione delle attivita' delle squadre di caccia al cinghiale nel territorio rurale possono essere realizzati: a) manufatti secondo quanto previsto dall'art. 78 della l.r. 65/2014; b) interventi edilizi sul patrimonio esistente secondo quanto previsto dall'art. 79 della l.r. 65/2014. 2. I manufatti di cui al comma 1 non costituiscono appostamenti fissi ai sensi dell'art. 34.».