Art. 67 
 
Manufatti  e  altri  interventi  edilizi  per   esigenze   venatorie.
           Sostituzione dell'art. 34-bis della l.r. 3/1994 
 
  1. L'art. 34-bis della l.r. 3/1994 e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 34-bis (Manufatti e altri interventi edilizi  per  esigenze
venatorie) - 1. Per il ritrovo  e  l'organizzazione  delle  attivita'
delle squadre di caccia al cinghiale nel  territorio  rurale  possono
essere realizzati: 
      a) manufatti secondo quanto previsto dall'art.  78  della  l.r.
65/2014; 
      b) interventi edilizi sul patrimonio esistente  secondo  quanto
previsto dall'art. 79 della l.r. 65/2014. 
      2. I manufatti di cui al comma 1 non costituiscono appostamenti
fissi ai sensi dell'art. 34.».