Art. 68 Manufatti per l'attivita' agricola amatoriale, per il ricovero di animali domestici e per esigenze venatorie. Modifiche all'art. 78 della l.r. 65/2014. 1. Nel comma 1 dell'art. 78 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), le parole: «per l'esercizio dell'attivita' venatoria» sono soppresse. 2. Nel comma 2-bis dell'art. 78 della l.r. 65/2014 le parole: «per l'esercizio dell'attivita' venatoria di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 34-bis della l.r. 3/1994» e la parola: «rifiuti» e' sostituita dalla seguente: «reflui». 3. Nel comma 3 dell'art. 78 della l.r. 65/2014 le parole: «per l'esercizio dell'attivita' venatoria di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 34-bis della l.r. 3/1994».