Art. 68 
 
Manufatti per l'attivita' agricola amatoriale,  per  il  ricovero  di
  animali domestici e per esigenze venatorie. Modifiche  all'art.  78
  della l.r. 65/2014. 
 
  1. Nel comma 1 dell'art. 78 della legge regionale 10 novembre 2014,
n. 65  (Norme  per  il  governo  del  territorio),  le  parole:  «per
l'esercizio dell'attivita' venatoria» sono soppresse. 
  2. Nel comma 2-bis dell'art. 78 della l.r. 65/2014 le parole:  «per
l'esercizio  dell'attivita'  venatoria  di  cui  al  comma  1»   sono
sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 34-bis della l.r. 3/1994»
e la parola: «rifiuti» e' sostituita dalla seguente: «reflui». 
  3. Nel comma 3 dell'art. 78 della  l.r.  65/2014  le  parole:  «per
l'esercizio  dell'attivita'  venatoria  di  cui  al  comma  1»   sono
sostituite  dalle  seguenti:  «di  cui  all'art.  34-bis  della  l.r.
3/1994».