Art. 73 
 
               Commissione regionale per il paesaggio. 
             Sostituzione dell'art. 2 della l.r. 26/2012 
 
  1. L'art. 2 della legge regionale 6 giugno 2012, n. 26 (Istituzione
della commissione regionale per il paesaggio ai sensi  dell'art.  137
del decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n.  42  «Codice  dei  beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio
2002, n. 137»), e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 2  (Composizione  e  durata  della  commissione)  -  1.  La
commissione e' nominata  con  decreto  del  Presidente  della  Giunta
regionale. Della commissione fanno parte di diritto: 
      a) il segretario regionale  del  Ministero  dei  beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo per la Toscana, o suo delegato; 
      b)  i  soprintendenti  archeologia,  belle  arti  e   paesaggio
competenti per il territorio in cui sono situati gli  immobili  o  le
aree  oggetto  dei  procedimenti  attribuiti  alla  competenza  della
commissione, o loro delegati; 
      c) due fra  dirigenti  o  funzionari  preposti  alle  strutture
regionali in materia di paesaggio, individuati nel decreto di  nomina
dal Presidente della Giunta regionale in ragione del loro ufficio. 
    2. Oltre ai  membri  di  diritto,  indicati  al  comma  1,  della
commissione fanno parte tre membri, anch'essi  nominati  con  decreto
del Presidente  della  Giunta  regionale,  scelti  fra  soggetti  con
qualificata, pluriennale e documentata professionalita' ed esperienza
nella tutela del paesaggio: 
      a) un docente universitario scelto all'interno di una terna  di
soggetti designati d'intesa dai rettori delle universita' degli studi
della Toscana; 
      b) un esperto scelto  all'interno  di  una  terna  di  soggetti
designati d'intesa dalle associazioni portatrici di interessi diffusi
in  materia  ambientale,  che  sono  rappresentate   al   tavolo   di
concertazione generale, secondo quanto  previsto  dall'art.  3  della
legge regionale 7 gennaio 2015, n.  1  (Disposizioni  in  materia  di
programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure
contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008); 
      c) un esperto scelto  all'interno  di  una  terna  di  soggetti
designati dal Consiglio delle autonomie locali. 
    3. La commissione e' integrata da un rappresentante designato dal
competente comando unita'  per  la  tutela  forestale,  ambientale  e
agroalimentare carabinieri regionale, nel caso in cui la proposta  di
cui all'art. 1 riguardi filari, alberate ed  alberi  monumentali,  ai
sensi dell'art. 137 del decreto legislativo 42/2004. 
    4. La commissione resta in carica cinque anni.».