Art. 74 
 
      Procedimento di nomina e insediamento della commissione. 
               Modifiche all'art. 3 della l.r. 26/2012 
 
  1. Il comma 2 dell'art. 3 della  l.r.  26/2012  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «2. Entro quindici giorni dal ricevimento delle  designazioni  di
cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale  costituisce  la
commissione  provvedendo  alla   nomina   dei   membri   secondo   la
composizione stabilita nell'art. 2 e ne convoca la prima  seduta,  in
composizione plenaria. Nel caso di inutile  decorso  del  termine  di
trenta giorni di cui al comma  1,  trascorsi  quindici  giorni  dalla
scadenza dello stesso, il Presidente della Giunta regionale  provvede
comunque alla costituzione della commissione ed alla nomina dei  suoi
membri.». 
  2. Il comma 2-bis dell'art. 3 della l.r. 26/2012 e' abrogato.