Art. 74 Procedimento di nomina e insediamento della commissione. Modifiche all'art. 3 della l.r. 26/2012 1. Il comma 2 dell'art. 3 della l.r. 26/2012 e' sostituito dal seguente: «2. Entro quindici giorni dal ricevimento delle designazioni di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale costituisce la commissione provvedendo alla nomina dei membri secondo la composizione stabilita nell'art. 2 e ne convoca la prima seduta, in composizione plenaria. Nel caso di inutile decorso del termine di trenta giorni di cui al comma 1, trascorsi quindici giorni dalla scadenza dello stesso, il Presidente della Giunta regionale provvede comunque alla costituzione della commissione ed alla nomina dei suoi membri.». 2. Il comma 2-bis dell'art. 3 della l.r. 26/2012 e' abrogato.