Art. 10 
 
                  Interventi a carattere strategico 
 
  1. Ai  fini  della  presente  legge,  per  interventi  a  carattere
strategico si intendono  progetti  di  significativa  dimensione  del
volume  degli  investimenti,  con  rilevante  impatto  tecnologico  o
occupazionale, finalizzati ad accrescere: 
    a) il potenziale competitivo del territorio regionale; 
    b) il numero delle imprese; 
    c) la dimensione delle imprese localizzate; 
    d) la presenze di imprese estere. 
  2. Si intendono interventi a carattere strategico altresi' progetti
di investimento inseriti in processi di reindustrializzazione,  anche
di carattere  territoriale,  del  tessuto  produttivo  manifatturiero
regionale  finalizzati  a  salvaguardare  i  livelli   occupazionali,
incrementare la presenza di attivita' economiche,  favorire  percorsi
di ristrutturazione e riconversione, per  incrementare  l'occupazione
con particolare attenzione  alle  aree  di  crisi  individuate  dalla
Giunta regionale o dalla disciplina nazionale o dell'Unione europea e
alle  aree  sulle  quali   insistono   accordi   di   programma   per
l'innovazione territoriale, cosi' come definiti dal PRS. 
  3. La Regione promuove interventi a carattere strategico, anche nel
quadro di programmi nazionali e dell'Unione  europea,  attraverso  il
sostegno a: 
    a) progetti di investimento  di  imprese  italiane  o  imprese  a
partecipazione o controllo estero non ancora attive in  Toscana,  per
la  realizzazione  di  nuove  unita'  locali  e  con   creazione   di
occupazione  aggiuntiva,  diretta   o   indiretta,   nel   territorio
regionale; 
    b) progetti di investimento di  imprese  attive  in  Toscana  che
realizzino  incrementi  delle  unita'  locali  generando  occupazione
aggiuntiva, diretta o indiretta, nel territorio regionale; 
    c) progetti di rilocalizzazione (reshoring) produttiva; 
    d) infrastrutture di trasferimento tecnologico; 
    e) investimenti finalizzati al recupero o alla  diversificazione,
anche parziale, della produzione e al mantenimento  dell'occupazione,
in  caso  di  crisi,  chiusura  o  delocalizzazione  aziendale,   con
eventuale coinvolgimento dei lavoratori  nella  gestione  di  impresa
anche ai sensi della successiva lettera f); 
    f) investimenti da parte di societa' o societa'  cooperative  con
sede operativa in Toscana, i cui rappresentanti legali e almeno il 50
per cento dei soci lavoratori detengono almeno il 51  per  cento  del
capitale sociale e sono dipendenti di imprese dichiarate in crisi  al
momento  della  costituzione  della  societa'.  In  caso  di  impresa
individuale, il  titolare  dell'impresa  deve  essere  dipendente  di
societa' dichiarata in crisi al momento di presentazione dell'istanza
di finanziamento. 
  4.  Gli  interventi  a  carattere  strategico  devono  possedere  i
seguenti  livelli  dimensionali,   in   termini   di   costo   totale
ammissibile: 
    a) superiore a cinque milioni di euro, per i progetti di  cui  al
comma 3, lettere a), b) e c); 
    b) superiore a un milione di euro, per progetti di cui  al  comma
3, lettera d); 
    c) superiore a duecentomila euro, per progetti di cui al comma 3,
lettere e) e f). 
  5. La Regione, per la realizzazione degli  interventi  a  carattere
strategico, promuove  accordi  con  imprese  interessate  individuate
mediante procedura negoziale.