Art. 10 Interventi a carattere strategico 1. Ai fini della presente legge, per interventi a carattere strategico si intendono progetti di significativa dimensione del volume degli investimenti, con rilevante impatto tecnologico o occupazionale, finalizzati ad accrescere: a) il potenziale competitivo del territorio regionale; b) il numero delle imprese; c) la dimensione delle imprese localizzate; d) la presenze di imprese estere. 2. Si intendono interventi a carattere strategico altresi' progetti di investimento inseriti in processi di reindustrializzazione, anche di carattere territoriale, del tessuto produttivo manifatturiero regionale finalizzati a salvaguardare i livelli occupazionali, incrementare la presenza di attivita' economiche, favorire percorsi di ristrutturazione e riconversione, per incrementare l'occupazione con particolare attenzione alle aree di crisi individuate dalla Giunta regionale o dalla disciplina nazionale o dell'Unione europea e alle aree sulle quali insistono accordi di programma per l'innovazione territoriale, cosi' come definiti dal PRS. 3. La Regione promuove interventi a carattere strategico, anche nel quadro di programmi nazionali e dell'Unione europea, attraverso il sostegno a: a) progetti di investimento di imprese italiane o imprese a partecipazione o controllo estero non ancora attive in Toscana, per la realizzazione di nuove unita' locali e con creazione di occupazione aggiuntiva, diretta o indiretta, nel territorio regionale; b) progetti di investimento di imprese attive in Toscana che realizzino incrementi delle unita' locali generando occupazione aggiuntiva, diretta o indiretta, nel territorio regionale; c) progetti di rilocalizzazione (reshoring) produttiva; d) infrastrutture di trasferimento tecnologico; e) investimenti finalizzati al recupero o alla diversificazione, anche parziale, della produzione e al mantenimento dell'occupazione, in caso di crisi, chiusura o delocalizzazione aziendale, con eventuale coinvolgimento dei lavoratori nella gestione di impresa anche ai sensi della successiva lettera f); f) investimenti da parte di societa' o societa' cooperative con sede operativa in Toscana, i cui rappresentanti legali e almeno il 50 per cento dei soci lavoratori detengono almeno il 51 per cento del capitale sociale e sono dipendenti di imprese dichiarate in crisi al momento della costituzione della societa'. In caso di impresa individuale, il titolare dell'impresa deve essere dipendente di societa' dichiarata in crisi al momento di presentazione dell'istanza di finanziamento. 4. Gli interventi a carattere strategico devono possedere i seguenti livelli dimensionali, in termini di costo totale ammissibile: a) superiore a cinque milioni di euro, per i progetti di cui al comma 3, lettere a), b) e c); b) superiore a un milione di euro, per progetti di cui al comma 3, lettera d); c) superiore a duecentomila euro, per progetti di cui al comma 3, lettere e) e f). 5. La Regione, per la realizzazione degli interventi a carattere strategico, promuove accordi con imprese interessate individuate mediante procedura negoziale.