Art. 13 
 
                    Banca dati delle agevolazioni 
 
  1. La banca dati delle agevolazioni di cui all'art.  12,  comma  2,
lettera a), suddivisa per ambiti di intervento, modalita' e tipologia
di impresa, contiene sia le informazioni da fornire all'utenza sia  i
dati che descrivono in  modo  strutturato  il  relativo  procedimento
amministrativo in tutte le sue fasi. 
  2. Nella banca dati confluiscono: 
    a) tutte le informazioni relative a imprese  che  hanno  ricevuto
contributi di qualsiasi natura a valere sul  bilancio  regionale;  le
informazioni   concernenti   eventuali    procedure    di    dissesto
economico-finanziario quali scioglimento e liquidazione  o  procedure
concorsuali; una sezione della banca dati e'  dedicata  alle  imprese
sovvenzionate in regime de minimis; 
    b) i dati in possesso dei soggetti gestori e i dati relativi agli
enti pubblici regionali che erogano  incentivi  di  qualsiasi  natura
alle imprese. 
  3. La Regione e' titolare della banca dati e ha diritto di  accesso
illimitato ai relativi sistemi informativi. 
  4. La banca dati e' implementata con le informazioni  necessarie  a
garantire l'adempimento degli obblighi relativi al Registro nazionale
degli aiuti di Stato di cui all'art. 52 della legge 24 dicembre 2012,
n.  234  (Norme  generali  sulla  partecipazione   dell'Italia   alla
formazione  e  all'attuazione  della  normativa  e  delle   politiche
dell'Unione europea). 
  5. Le attivita' necessarie alla realizzazione e alla gestione della
banca dati sono svolte da Sviluppo  Toscana  S.p.a.  nell'ambito  del
proprio piano di attivita'.