Art. 13 Banca dati delle agevolazioni 1. La banca dati delle agevolazioni di cui all'art. 12, comma 2, lettera a), suddivisa per ambiti di intervento, modalita' e tipologia di impresa, contiene sia le informazioni da fornire all'utenza sia i dati che descrivono in modo strutturato il relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi. 2. Nella banca dati confluiscono: a) tutte le informazioni relative a imprese che hanno ricevuto contributi di qualsiasi natura a valere sul bilancio regionale; le informazioni concernenti eventuali procedure di dissesto economico-finanziario quali scioglimento e liquidazione o procedure concorsuali; una sezione della banca dati e' dedicata alle imprese sovvenzionate in regime de minimis; b) i dati in possesso dei soggetti gestori e i dati relativi agli enti pubblici regionali che erogano incentivi di qualsiasi natura alle imprese. 3. La Regione e' titolare della banca dati e ha diritto di accesso illimitato ai relativi sistemi informativi. 4. La banca dati e' implementata con le informazioni necessarie a garantire l'adempimento degli obblighi relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea). 5. Le attivita' necessarie alla realizzazione e alla gestione della banca dati sono svolte da Sviluppo Toscana S.p.a. nell'ambito del proprio piano di attivita'.