Art. 16 Termini di conclusione dei procedimenti per la concessione delle agevolazioni 1. I procedimenti per la concessione di agevolazioni a favore delle imprese si concludono con la pubblicazione delle graduatorie entro novantagiorni dalla datadi chiusura dei termini di presentazione delle domande prevista dal relativo bando. Tale termine puo' essere motivatamente modificato fino ad un massimo di centoventi giorni nel caso in cui la complessita' degli interventi o l'entita' delle risorse messe a disposizione lo richiedano. 2. I termini di conclusione dei procedimenti di cui al comma 1 possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualita' non attestati in documenti gia' in possesso dell'amministrazione o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.