Art. 16 
 
Termini di conclusione dei  procedimenti  per  la  concessione  delle
                            agevolazioni 
 
  1. I procedimenti per la concessione di agevolazioni a favore delle
imprese si concludono con la pubblicazione  delle  graduatorie  entro
novantagiorni dalla datadi  chiusura  dei  termini  di  presentazione
delle domande prevista dal relativo bando. Tale termine  puo'  essere
motivatamente modificato fino ad un massimo di centoventi giorni  nel
caso in cui  la  complessita'  degli  interventi  o  l'entita'  delle
risorse messe a disposizione lo richiedano. 
  2. I termini di conclusione dei procedimenti  di  cui  al  comma  1
possono essere sospesi, per una sola  volta  e  per  un  periodo  non
superiore a trenta  giorni,  per  l'acquisizione  di  informazioni  o
certificazioni relative a fatti, stati o qualita'  non  attestati  in
documenti gia' in possesso dell'amministrazione  o  non  direttamente
acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.