Art. 17 
 
          Termini di conclusione dei procedimenti erogativi 
 
  1. Fatti salvi i casi disciplinati all'art. 14, comma 4, lettere a)
e b), il saldo del progetto  d'investimento  e'  erogato  all'impresa
beneficiaria entro i centottanta giorni successivi alla presentazione
della rendicontazione finale  di  spesa.  Tale  termine  puo'  essere
motivatamente modificato  fino  ad  un  massimo  di  duecentoquaranta
giorni in presenza di rendicontazioni di particolare complessita'. 
  2. I termini di cui al comma 1 possono essere sospesi, per una sola
volta  e  per  un  periodo  non  superiore  a  trenta   giorni,   per
l'acquisizione di integrazioni necessarie all'attivita'  di  verifica
dell'amministrazione.