Art. 18 Fondo unico per le imprese 1. Il fondo unico per il sostegno alle imprese, istituito con la legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attivita' produttive e competitivita' delle imprese), e' finalizzato alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), k). 2. Nel fondo confluiscono le risorse europee, nazionali e regionali, nonche' le risorse derivanti da rientri relativi ai fondi rotativi e da smobilizzi di garanzie e relative alla rinuncia, revoca e restituzione di somme erogate e dai rimborsi per le spese istruttorie, nel rispetto dei vincoli di legge. 3. La Giunta regionale assicura la massima flessibilita' nell'utilizzo delle risorse confluite nel fondo, nel rispetto dei vincoli posti dall'ordinamento contabile.