Art. 19 Fondo unico per le infrastrutture 1. E' istituito il fondo unico per il sostegno alla realizzazione delle infrastrutture di servizio alle imprese di cui all'art. 3, comma 1, lettera j). 2. Nel fondo confluiscono le risorse comunitarie, nazionali e regionali derivanti da atti di programmazione, nonche' le risorse derivanti da rientri, da rinuncia, revoca e restituzione di somme erogate, nel rispetto dei vincoli di legge. 3. La Giunta regionale assicura la massima flessibilita' nell'utilizzo delle risorse confluite nel fondo, nel rispetto dei vincoli posti dall'ordinamento contabile.