Art. 19 
 
                  Fondo unico per le infrastrutture 
 
  1. E' istituito il fondo unico per il sostegno  alla  realizzazione
delle infrastrutture di servizio alle  imprese  di  cui  all'art.  3,
comma 1, lettera j). 
  2. Nel fondo  confluiscono  le  risorse  comunitarie,  nazionali  e
regionali derivanti da atti di  programmazione,  nonche'  le  risorse
derivanti da rientri, da rinuncia, revoca  e  restituzione  di  somme
erogate, nel rispetto dei vincoli di legge. 
  3.  La  Giunta  regionale   assicura   la   massima   flessibilita'
nell'utilizzo delle risorse confluite nel  fondo,  nel  rispetto  dei
vincoli posti dall'ordinamento contabile.