Art. 2 
 
                           Programmazione 
 
  1. Gli interventi di cui alla presente legge  sono  realizzati,  in
conformita' al programma regionale di sviluppo (PRS), secondo  quanto
previsto dal documento di economia e finanza regionale (DEFR) di  cui
all'art. 8 della legge regionale 7 gennaio 2015, n.  1  (Disposizioni
in materia di programmazione  economica  e  finanziaria  regionale  e
relative procedure  contabili.  Modifiche  alla  legge  regionale  n.
20/2008) e dalla relativa nota di aggiornamento  di  cui  all'art.  9
della medesima legge.