Art. 2 Programmazione 1. Gli interventi di cui alla presente legge sono realizzati, in conformita' al programma regionale di sviluppo (PRS), secondo quanto previsto dal documento di economia e finanza regionale (DEFR) di cui all'art. 8 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008) e dalla relativa nota di aggiornamento di cui all'art. 9 della medesima legge.