Art. 20 
 
                     Obblighi per i beneficiari 
 
  1. Le imprese  beneficiarie  di  agevolazioni  hanno  l'obbligo  di
mantenere per otto anni successivi all'erogazio ne del saldo: 
    a) l'investimento oggetto di agevolazione; 
    b) l'unita' produttiva localizzata in Toscana. 
  2. In caso di agevolazioni concesse  per  finalita'  di  incremento
occupazionale, le imprese beneficiarie hanno l'obbligo  di  mantenere
l'incremento occupazionale realizzato per  effetto  dell'agevolazione
secondo gli impegni assunti con il progetto finanziato. 
  3.  In  caso   di   infrastrutture,   l'obbligo   di   mantenimento
dell'investimento, compresa la  finalita'  oggetto  di  agevolazione,
puo' essere esteso fino a quindici anni.