Art. 20 Obblighi per i beneficiari 1. Le imprese beneficiarie di agevolazioni hanno l'obbligo di mantenere per otto anni successivi all'erogazio ne del saldo: a) l'investimento oggetto di agevolazione; b) l'unita' produttiva localizzata in Toscana. 2. In caso di agevolazioni concesse per finalita' di incremento occupazionale, le imprese beneficiarie hanno l'obbligo di mantenere l'incremento occupazionale realizzato per effetto dell'agevolazione secondo gli impegni assunti con il progetto finanziato. 3. In caso di infrastrutture, l'obbligo di mantenimento dell'investimento, compresa la finalita' oggetto di agevolazione, puo' essere esteso fino a quindici anni.