Art. 22 
 
                 Revoca parziale delle agevolazioni 
 
  1. Nell'ipotesi di mancato rispetto  delle  disposizioni  dell'art.
20, comma 1, lettera a), e salve diverse disposizioni  comunitarie  o
nazionali connesse alla natura delle  risorse,  successivamente  alla
realizzazione dell'investimento e durante il periodo di  mantenimento
dello stesso, la revoca dell'agevolazione  puo'  essere  disposta  in
misura parziale secondo la  previsione  del  bando.  L'entita'  della
revoca e' calcolata in rapporto al periodo per il quale il  requisito
non e' soddisfatto. In ogni caso  l'entita'  della  revoca  non  puo'
essere inferiore al 50 per cento dell'agevolazione concessa. 
  2. Fatta eccezione per il primo anno  di  investimento  in  cui  la
revoca e' pari al 100 per cento, l'entita' della  revoca  di  cui  al
comma 1 e' la seguente: 
    a) secondo anno d'investimento, revoca pari al 90 per cento; 
    b) terzo anno d'investimento, revoca pari al 75 per cento; 
    c) quarto anno d'investimento, revoca pari al 65 per cento; 
    d) quinto anno o frazione inferiore, revoca pari al 50 per cento.