Art. 22 Revoca parziale delle agevolazioni 1. Nell'ipotesi di mancato rispetto delle disposizioni dell'art. 20, comma 1, lettera a), e salve diverse disposizioni comunitarie o nazionali connesse alla natura delle risorse, successivamente alla realizzazione dell'investimento e durante il periodo di mantenimento dello stesso, la revoca dell'agevolazione puo' essere disposta in misura parziale secondo la previsione del bando. L'entita' della revoca e' calcolata in rapporto al periodo per il quale il requisito non e' soddisfatto. In ogni caso l'entita' della revoca non puo' essere inferiore al 50 per cento dell'agevolazione concessa. 2. Fatta eccezione per il primo anno di investimento in cui la revoca e' pari al 100 per cento, l'entita' della revoca di cui al comma 1 e' la seguente: a) secondo anno d'investimento, revoca pari al 90 per cento; b) terzo anno d'investimento, revoca pari al 75 per cento; c) quarto anno d'investimento, revoca pari al 65 per cento; d) quinto anno o frazione inferiore, revoca pari al 50 per cento.