Art. 24 
 
                    Rimborso dei costi istruttori 
 
  1. La revoca  dell'agevolazione  che  interviene  succes  sivamente
all'adozione del provvedimento di concessione comporta  il  pagamento
di un rimborso a carico dell'impresa beneficiaria. 
  2.  Il  rimborso  e'  dovuto  anche   dall'impresa   che   rinuncia
all'agevolazione decorsi trenta  giorni  dalla  data  di  ricevimento
della comunicazione di concessione dell'agevolazione. 
  3. In caso di agevolazione concessa sotto  forma  di  garanzia,  il
rimborso e' dovuto se l'impresa rinuncia alla stessa  decorsi  trenta
giorni dalla data di ricevimento della  delibera  di  concessione  di
finanziamento da parte del soggetto finanziatore. 
  4.  Il  rimborso  e'  determinato  forfettariamente  dalla   Giunta
regionale in relazione ai costi istruttori sostenuti per la  relativa
pratica ed in proporzione all'agevolazione ottenuta. 
  5.  Le  somme  introitate  ai  sensi  del  presente  articolo  sono
destinate al finanziamento degli interventi a sostegno delle  imprese
nell'ambito del fondo unico per le imprese di cui all'art. 18.