Art. 25 
 
      Provvedimenti per il contrasto del lavoro nero e sommerso 
 
  1.  L'adozione,  da   parte   delle   autorita'   competenti,   dei
provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'art. 14 del
decrto   legislativo   n.   81/2008    determina    la    sospensione
dell'agevolazione concessa. 
  2. Le imprese sospese ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo
n. 81/2008 non possono accedere alle agevolazioni per l'intera durata
del provvedimento sospensivo. 
  3. L'adozione dei provvedimenti definitivi ai  sensi  dell'art.  14
del  decreto  legislativo  n.  81/2008  comporta  la  revoca   totale
dell'agevolazione  concessa  e  l'esclusione  dalle  agevolazioni  di
qualsiasi natura per un periodo di tre anni.