Art. 25 Provvedimenti per il contrasto del lavoro nero e sommerso 1. L'adozione, da parte delle autorita' competenti, dei provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'art. 14 del decrto legislativo n. 81/2008 determina la sospensione dell'agevolazione concessa. 2. Le imprese sospese ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 81/2008 non possono accedere alle agevolazioni per l'intera durata del provvedimento sospensivo. 3. L'adozione dei provvedimenti definitivi ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 81/2008 comporta la revoca totale dell'agevolazione concessa e l'esclusione dalle agevolazioni di qualsiasi natura per un periodo di tre anni.