Art. 26 
 
                            Monitoraggio 
 
  1.  Gli  interventi  di  sostegno  alle  imprese  sono  oggetto  di
monitoraggio al fine di assicurare la effettiva  realizzazione  degli
impegni assunti da parte dei beneficiari. Tale azione deve permettere
di orientare  i  successivi  interventi,  partendo  dalle  necessita'
emerse nel corso dell'esecuzione delle singole operazioni oggetto  di
agevolazione e sentite le parti sociali. 
  2.  Il  monitoraggio  procedurale,   fisico   e   finanziario,   e'
predisposto e attuato dalla Giunta regionale,  anche  avvalendosi  di
soggetti  terzi  specializzati,  sulla  base  di  idonei   indicatori
strutturati in modo da individuare: 
    a) lo stato di avanzamento delle singole operazioni  nonche'  gli
obiettivi specifici da raggiungere entro una scadenza determinata; 
    b) l'andamento della gestione e gli eventuali problemi connessi.