Art. 26 Monitoraggio 1. Gli interventi di sostegno alle imprese sono oggetto di monitoraggio al fine di assicurare la effettiva realizzazione degli impegni assunti da parte dei beneficiari. Tale azione deve permettere di orientare i successivi interventi, partendo dalle necessita' emerse nel corso dell'esecuzione delle singole operazioni oggetto di agevolazione e sentite le parti sociali. 2. Il monitoraggio procedurale, fisico e finanziario, e' predisposto e attuato dalla Giunta regionale, anche avvalendosi di soggetti terzi specializzati, sulla base di idonei indicatori strutturati in modo da individuare: a) lo stato di avanzamento delle singole operazioni nonche' gli obiettivi specifici da raggiungere entro una scadenza determinata; b) l'andamento della gestione e gli eventuali problemi connessi.