Art. 27 Controllo 1. La Giunta regionale esercita il controllo sull'attuazione degli interventi sulla base dei principi e dei criteri stabiliti dalle norme comunitarie riguardanti i controlli finanziari effettuati dagli stati membri sulle operazioni cofinanziate dai fondi comunitari. 2. Sono disposti controlli e ispezioni in loco, anche a campione, sugli interventi agevolati, nonche' sui sistemi di gestione e di controllo attivati dai soggetti attuatori, allo scopo, in particolare, di verificare lo stato di attuazione dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione, la permanenza dell'investimento, la veridicita' delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dal beneficiario, nonche' l'attivita' degli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento e la regolarita' di quest'ultimo. Prima di un controllo o di un'ispezione in loco i soggetti interessati ne sono informati con un preavviso non inferiore a dieci giorni. 3. In caso di infrastrutture, i controlli e le ispezioni di cui al comma 2, sono finalizzati anche a verificare la concreta operativita' dell'infrastruttura realizzata rispetto alle finalita' per le quali il beneficio e' stato concesso nonche' il rispetto dei tempi di mantenimento dell'investimento di cui all'art. 20. 4. Per tutto il periodo di obbligo di mantenimento dell'investimento di cui all'art. 20, i soggetti attuatori tengono a disposizione tutti i documenti giustificativi relativi alle spese e ai controlli inerenti all'intervento gestito.