Art. 27 
 
                              Controllo 
 
  1. La Giunta regionale esercita il controllo sull'attuazione  degli
interventi sulla base dei principi  e  dei  criteri  stabiliti  dalle
norme comunitarie riguardanti i controlli finanziari effettuati dagli
stati membri sulle operazioni cofinanziate dai fondi comunitari. 
  2. Sono disposti controlli e ispezioni in loco, anche  a  campione,
sugli interventi agevolati, nonche' sui  sistemi  di  gestione  e  di
controllo  attivati  dai   soggetti   attuatori,   allo   scopo,   in
particolare, di verificare lo stato di attuazione dell'intervento, il
rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione, la
permanenza dell'investimento, la veridicita'  delle  dichiarazioni  e
delle informazioni prodotte  dal  beneficiario,  nonche'  l'attivita'
degli eventuali soggetti esterni  coinvolti  nel  procedimento  e  la
regolarita' di quest'ultimo. Prima di un controllo o di  un'ispezione
in loco i soggetti interessati ne sono informati con un preavviso non
inferiore a dieci giorni. 
  3. In caso di infrastrutture, i controlli e le ispezioni di cui  al
comma 2, sono finalizzati anche a verificare la concreta operativita'
dell'infrastruttura realizzata rispetto alle finalita' per  le  quali
il beneficio e' stato concesso  nonche'  il  rispetto  dei  tempi  di
mantenimento dell'investimento di cui all'art. 20. 
  4.   Per   tutto   il   periodo   di   obbligo   di    mantenimento
dell'investimento di cui all'art. 20, i soggetti attuatori tengono  a
disposizione tutti i documenti giustificativi relativi alle  spese  e
ai controlli inerenti all'intervento gestito.