Art. 28 
 
                      Valutazione di efficacia 
 
  1. La Giunta regionale assicura la valutazione di  efficacia  degli
interventi. 
  2.  Al   fine   di   fornire   un   quadro   conoscitivo   generale
sull'attuazione e sui risultati prodotti  dalla  presente  legge,  la
Giunta  regionale  comunica  al  Consiglio  regionale  lo  stato   di
attuazione  degli  interventi  e  la  loro  efficacia  attraverso  un
documento di monitoraggio e valutazione ai sensi dell'art. 10,  comma
6, della legge regionale n. 1/2015, anche  in  riferimento  ai  costi
delle procedure e alla riduzione degli oneri amministrativi a  carico
delle imprese. 
  3. Nel documento di cui al comma  2  sono  evidenziati  l'ammontare
degli stanziamenti per il fondo unico per le imprese di cui  all'art.
18 e per il fondo unico per le infrastrutture di cui  all'art.  19  e
gli elementi informativi di  carattere  quantitativo  e  qualitativo,
distinti secondo l'ambito territoriale, settoriale e della dimensione
dell'impresa,  nonche'  la  tipologia  dell'intervento  differenziato
secondo: 
    a) le  istanze  di  agevolazione  presentate  e  le  agevolazioni
concesse ed erogate; 
    b) il volume e la tipologia degli interventi attivati; 
    c) i casi di rinuncia, sospensione e revoca delle agevolazioni.