Art. 28 Valutazione di efficacia 1. La Giunta regionale assicura la valutazione di efficacia degli interventi. 2. Al fine di fornire un quadro conoscitivo generale sull'attuazione e sui risultati prodotti dalla presente legge, la Giunta regionale comunica al Consiglio regionale lo stato di attuazione degli interventi e la loro efficacia attraverso un documento di monitoraggio e valutazione ai sensi dell'art. 10, comma 6, della legge regionale n. 1/2015, anche in riferimento ai costi delle procedure e alla riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese. 3. Nel documento di cui al comma 2 sono evidenziati l'ammontare degli stanziamenti per il fondo unico per le imprese di cui all'art. 18 e per il fondo unico per le infrastrutture di cui all'art. 19 e gli elementi informativi di carattere quantitativo e qualitativo, distinti secondo l'ambito territoriale, settoriale e della dimensione dell'impresa, nonche' la tipologia dell'intervento differenziato secondo: a) le istanze di agevolazione presentate e le agevolazioni concesse ed erogate; b) il volume e la tipologia degli interventi attivati; c) i casi di rinuncia, sospensione e revoca delle agevolazioni.