Art. 4 Infrastrutture pubbliche di servizio alle imprese 1. La Regione, nel rispetto della disciplina urbanistica, al fine di favorire l'insediamento di imprese e migliorare la localizzazione del sistema delle imprese insediate, favorisce la realizzazione di infrastrutture di servizio alla produzione, anche in partenariato con soggetti pubblici o privati, quali: a) aree e infrastrutture per insediamenti produttivi, con priorita' alle aree produttive ecologicamente attrezzate (APEA); b) spazi per lo start up e il coworking di imprese; c) infrastrutture per il trasferimento tecnologico quali centri e parchi scientifici e tecnologici, incubatori di impresa, laboratori di ricerca applicata e dimostratori tecnologici; d) infrastrutture inerenti alle attivita' di commercio e al turismo, ivi compresi i centri commerciali naturali. 2. La Regione favorisce la realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 1, prioritariamente attraverso il recupero, l'utilizzazione, la riconversione e la valorizzazione di: a) aree bonificate; b) aree produttive dismesse; c) patrimonio immobiliare pubblico; d) interessate a progetti di rigenerazione e riqualificazione urbana; e) aree logistiche destinate ad insediamento di imprese. 3. Ai fini del presente articolo, per aree produttive dismesse si intendono le aree nelle quali la condizione di dismissione, caratterizzata dalla cessazione delle attivita' economiche su almeno il 50 per cento delle superfici coperte, sussiste ininterrottamente da oltre tre anni. Il comune territorialmente competente accerta e attesta, preliminarmente al riconoscimento dell'agevolazione, la sussistenza di tali condizioni. 4. Dagli interventi di cui al presente articolo sono escluse le opere di bonifica di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica - Modifiche alla legge regionale n. 69/2008 e alla legge regionale n. 91/1998. Abrogazione della legge regionale n. 34/1994) e le infrastrutture connesse al sistema di mobilita' e trasporto. 5. L'individuazione delle infrastrutture oggetto di finanziamento regionale avviene, in coerenza con gli strumenti di programmazione di cui all'art. 2, sulla base di specifici bandi o accordi sottoscritti tra la Regione e gli enti pubblici interessati.