Art. 6 Criteri generali per l'attuazione degli interventi di sostegno alle imprese 1. Gli interventi a sostegno delle imprese sono disposti in conformita' alla normativa dell'Unione europea e, in particolare, agli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). 2. Le intensitadiaiuto, espresse intermini diequivalente sovvenzione lorda o netta, non possono eccedere quelle previste o approvate dalla Commissione dell'Unione europea per le varie tipologie di investimento, di soggetto beneficiario e dell'area interessata dall'intervento. 3. Gli interventi soggetti a notifica non possono essere attuati prima della loro autorizzazione da parte della Commissione europea. 4. Il responsabile dell'intervento prevede nel bando la possibilita' di interruzione della raccolta delle domande di accesso all'agevolazione in relazione alle risorse disponibili. Con avviso, pubblicato nel sito ufficiale della Regione, il responsabile dell'intervento da' tempestivamente notizia dell'interruzione della raccolta delle domande. 5. Gli interventi sono attuati secondo principi di gradualita' e proporzionalita' correlati alla dimensione delle imprese beneficiarie. 6. razionalizzazione degli interventi e' assicurata mediante l'accorpamento di strumenti preordinati al perse guimento delle medesime finalita', evitando sovrapposizioni di interventi regionali con interventi comu nitari e nazionali. 7. Ai fini della presente legge si considerano micro, piccole, medie e grandi imprese quelle corrispondenti agli specifici parametri previsti dalle disposizioni dell'Unione europea.