Art. 6 
 
Criteri generali per l'attuazione degli interventi di  sostegno  alle
                               imprese 
 
  1. Gli  interventi  a  sostegno  delle  imprese  sono  disposti  in
conformita' alla normativa dell'Unione  europea  e,  in  particolare,
agli articoli 107 e 108 del trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
europea (TFUE). 
  2.   Le   intensitadiaiuto,   espresse   intermini    diequivalente
sovvenzione lorda o netta, non possono  eccedere  quelle  previste  o
approvate  dalla  Commissione  dell'Unione  europea  per   le   varie
tipologie di  investimento,  di  soggetto  beneficiario  e  dell'area
interessata dall'intervento. 
  3. Gli interventi soggetti a notifica non  possono  essere  attuati
prima della loro autorizzazione da parte della Commissione europea. 
  4.  Il  responsabile   dell'intervento   prevede   nel   bando   la
possibilita' di interruzione della raccolta delle domande di  accesso
all'agevolazione in relazione alle risorse disponibili.  Con  avviso,
pubblicato  nel  sito  ufficiale  della  Regione,   il   responsabile
dell'intervento da' tempestivamente notizia  dell'interruzione  della
raccolta delle domande. 
  5. Gli interventi sono attuati secondo principi  di  gradualita'  e
proporzionalita'   correlati   alla    dimensione    delle    imprese
beneficiarie. 
  6.  razionalizzazione  degli  interventi  e'  assicurata   mediante
l'accorpamento di  strumenti  preordinati  al  perse  guimento  delle
medesime finalita', evitando sovrapposizioni di interventi  regionali
con interventi comu nitari e nazionali. 
  7. Ai fini della presente  legge  si  considerano  micro,  piccole,
medie e grandi imprese quelle corrispondenti agli specifici parametri
previsti dalle disposizioni dell'Unione europea.