Art. 8 Prestazione di garanzia su anticipazioni 1. Se l'intervento comporta l'erogazione di anticipazioni, il soggetto beneficiario e' tenuto a prestare apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa d'importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli eventuali interessi. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi di microcredito in caso di richiesta di anticipazioni per un valore non superiore a € 25.000,00.