Art. 9 Procedimenti di attuazione degli interventi di sostegno 1. Per l'attuazione degli interventi di sostegno alle imprese si applica la procedura automatica, valutativa o negoziale, secondo quanto previsto dagli articoli 4, 5 e 6 del decreto legislativo n. 123/1998. 2. I procedimenti attuativi assicurano la semplificazione e lo snellimento amministrativi, il minore impatto sui costi delle imprese e il contenimento dei costi delle amministrazioni pubbliche interessate. 3. I procedimenti attuativi sono applicabili anche al sostegno finanziario a interventi di carattere infrastrutturale, materiale ed immateriale, per quanto compatibili. 4. In caso di investimenti di carattere infrastrutturale, materiale e immateriale, gli interventi sono determinati tenendo conto della capacita' potenziale dell'operazione di generare entrate in uno specifico periodo di riferimento, determinato secondo la natura del progetto e tenendo conto sia del periodo di realizzazione dell'operazione che del periodo successivo al suo completamento secondo il tempo di ammortamento previsto. 5. La Giunta regionale disciplina l'applicazione del comma 4 secondo principi di gradualita' e proporzionalita' in rapporto alla dimensione del progetto d'investimento.