Art. 9 
 
       Procedimenti di attuazione degli interventi di sostegno 
 
  1. Per l'attuazione degli interventi di sostegno  alle  imprese  si
applica la procedura  automatica,  valutativa  o  negoziale,  secondo
quanto previsto dagli articoli 4, 5 e 6 del  decreto  legislativo  n.
123/1998. 
  2. I procedimenti attuativi  assicurano  la  semplificazione  e  lo
snellimento amministrativi, il minore impatto sui costi delle imprese
e  il  contenimento  dei  costi   delle   amministrazioni   pubbliche
interessate. 
  3. I procedimenti attuativi  sono  applicabili  anche  al  sostegno
finanziario a interventi di carattere infrastrutturale, materiale  ed
immateriale, per quanto compatibili. 
  4. In caso di investimenti di carattere infrastrutturale, materiale
e immateriale, gli interventi sono determinati  tenendo  conto  della
capacita' potenziale  dell'operazione  di  generare  entrate  in  uno
specifico periodo di riferimento, determinato secondo la  natura  del
progetto  e  tenendo  conto  sia   del   periodo   di   realizzazione
dell'operazione che  del  periodo  successivo  al  suo  completamento
secondo il tempo di ammortamento previsto. 
  5. La  Giunta  regionale  disciplina  l'applicazione  del  comma  4
secondo principi di gradualita' e proporzionalita' in  rapporto  alla
dimensione del progetto d'investimento.