Art. 2 
 
                Progetti di intervento finanziabili. 
        Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 18/2017 
 
  1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 3 della legge  regionale  n.
18/2017 e' sostituita dalla seguente: 
    «a) i progetti di intervento localizzati  in  Toscana  aventi  le
finalita' di cui all'art. 1, promossi da: 
      1. soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro,  con  sede
legale o con una stabile organizzazione  operativa  in  Toscana,  che
abbiano previsto nello statuto o nell'atto costitutivo  le  finalita'
della promozione, organizzazione e gestione di attivita' culturali  e
della valorizzazione del patrimonio culturale o del paesaggio; 
      2. enti ecclesiastici riconosciuti a norma delle leggi  civili,
aventi sede legale in Toscana.». 
  La presente legge e'  pubblicata  nel  Bollettino  Ufficiale  della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Toscana. 
 
    Firenze, 13 dicembre 2017 
 
                                ROSSI 
 
  (Omissis).