Art. 2 Progetti di intervento finanziabili. Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 18/2017 1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 18/2017 e' sostituita dalla seguente: «a) i progetti di intervento localizzati in Toscana aventi le finalita' di cui all'art. 1, promossi da: 1. soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro, con sede legale o con una stabile organizzazione operativa in Toscana, che abbiano previsto nello statuto o nell'atto costitutivo le finalita' della promozione, organizzazione e gestione di attivita' culturali e della valorizzazione del patrimonio culturale o del paesaggio; 2. enti ecclesiastici riconosciuti a norma delle leggi civili, aventi sede legale in Toscana.». La presente legge e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 13 dicembre 2017 ROSSI (Omissis).